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E D I T O R I A L E Non tutte le famiglie sono uguali Nel periodo 1987/2003 le convivenze prematrimoniali hanno raggiunto il 20%, secondo le stime Istat. Prima del 1968 il fenomeno non era quasi percepibile (2,5%). Questo aumento sottende motivazioni varie: economiche, come il lavoro precario, desiderio di collaudare il rapporto prima del «sì», paura dell’impegno «finché la morte non vi separi» … fino ad essere una scelta consapevole di vita. I fallimenti delle unioni tradizionali segnano numeri importanti. In Italia, dall’introduzione della legge sul divorzio (1970) al 2002, su poco più di 10.200.000 matrimoni, i divorzi sono stati 764.698. Molte le conseguenze: la creazione di nuove unioni, i contatti tra i figli delle coppie risposate con quelli frutto della primitiva coppia, gli (s)equilibri economici, i riflessi psicologici nei partner (vecchi e nuovi), le complicazioni sull'educazione dei figli… Poi, ci sono le coppie i cui componenti vengono da esperienze culturali diverse e lontane; quando i giovani europei avviano una convivenza o un matrimonio con giovani di altre latitudini (e religioni) è inevitabile che si dia forma ad un tipo di famiglia diverso da quello tradizionale. Il quadro si affolla ulteriormente se consideriamo anche le unioni omosessuali, quelle etero-loghe (dal partner o genitore sconosciuto, ma con il quale si crea tuttavia una relazione psicologica in fantasia)… fino a quelle dal partner in affitto. E così, si fanno sempre più strada nuovi tipi di accordi, nuovi assetti matrimoniali che da patti privati spingono per entrare nella categoria famiglia. Categoria talmente gonfiata che sposarsi «alla classica», oltre che non fare notizia, sembra cosa superata, residuo per una minoranza antiquata. In questa minoranza c’è anche qualcuno che sente su di sé il peso di una testimonianza scomoda, e qualcun altro che avendo a disposizione altre forme «uguali», agisce – nella propria – con minore perseveranza. Ma è proprio vero che chi si sposa in modo tradizionale debba sentirsi deriso, quasi un diver-so? Amarsi e stare insieme: ma in quale forma è irrilevante? È proprio vero che le nuove forme di unione sono in concorrenza con quella antica, per quella una minaccia o di quella una variante? A noi sembra di no. Sul mercato dei legami d’amore, a tutt’oggi non c’è un efficace killer della vecchia e buona famiglia. I principi per impostare il dibattito Queste norme vanno lette e collegate a quelli che sono definiti i principi fondamentali della Carta fondamentale: in particolare il principio personalista , quello del pluralismo sociale (sanciti dall’art. 2 ) e il principio dell’uguaglianza (art. 3 ). Questi principi non sono belle ma vuote parole. Esprimono un modo di stare insieme, di essere comunità, quel modo che i costituenti hanno ritenuto qualificante e fondante l’appartenenza. Ci sembra, allora, che l’odierna richiesta di legittimazione delle nuove forme di unione ponga le seguenti domande. I tre principi fondamentali suddetti valgono anche per queste forme? Il loro peso è uguale? Il loro modo di reggere la famiglia tradizionale è applicabile – tout court – a queste nuove forme? Gli articoli della Costituzione che valgono per la famiglia si possono allargare alle altre forme, con la semplice aggiunta di «famiglia e forme equivalenti» senza con ciò contraddire lo spirito della Costituzione? Si tratta di un problema complesso che travalica gli ambiti di chi quotidianamente tratta «casi» del genere. Tuttavia crediamo che anche l’operatore familiare dovrebbe impostare l’odierno dibattito su famiglia e famiglie, secondo la seguente articolazione che nasce proprio partendo dalla Costituzione. Evoluzione storica, interpretazione dei giudici ed Unione Europea La Corte costituzionale, deputata a verificare il rispetto delle norme al dettato costituzionale, si è mantenuta nella scia dei principi fondamentali della Carta, senza mai equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio. Così nella decisione n. 404/88, annoverando la famiglia di fatto come «formazione sociale» (cfr art. 2 Cost.), ha dichiarato l’illegittimità della mancata previsione del diritto del convivente more uxorio di succedere nel contratto di locazione di immobili privati o di edilizia pubblica, diritto, invece, riconosciuto al coniuge. In altri casi ha ritenu-to le due situazioni non assimilabili, valorizzando l’argomento della «certezza» del rapporto (sentenza n. 281/94 in tema di idoneità all’adozione dei minori); anche altri interventi del giudice del-le leggi sono stati improntati ad un esame, caso per caso, delle situazioni sottoposte al suo esame. Va ricordata, al riguardo, la sentenza n. 8/96, ove è stato affrontato il tema del rapporto tra famiglia di fatto e famiglia legittima; la Corte ha sottolineato la diversità delle due realtà in quanto rispondenti a logiche diverse. Nella convivenza prevalgono le istanze e i diritti individuali dei componenti. Nella famiglia emergono come prevalenti le ragioni della comunità che si forma; nella famiglia pertanto si esplica e si realizza appieno quella solidarietà che diventa vincolo di appartenenza dell’individuo alla comunità umana . Anche i supremi giudici della Corte di Cassazione si sono mantenuti nel solco dei principi costituzionali: basti ricordare che, anche di recente, la Corte di Cassazione così si è espressa: «Di fronte all’eventualità che siano riconnesse giuridiche conseguenze alla convivenza more uxorio, si pone pertanto il problema di individuare un discrimen dotato di un sufficiente grado di certezza, tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto. E tra i criteri distintivi non può non ri-comprendersi, primo fra tutti, quel carattere di stabilità che solo può conferire un sufficiente grado di certezza nella vicenda fattuale, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi separati e segnatamente con riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno di separazione» (Cass. 3503/98). La suprema Corte di Cassazione si mantiene dunque nella linea di valutazioni non di tipo ideologico ma caso per caso, tenendo peraltro ben presente il dettato costituzionale, com’è avvenuto anche in materia di permessi ai detenuti o di legislazione regionale in tema di graduatoria per l’assegnazione di alloggi di residenza pubblica. Tali interventi si sono resi necessari anche per la mancata regolamentazione legislativa, in Italia, della famiglia di fatto. Il legislatore comunitario, invece, nel corso degli anni, ha espresso numerose e a volte contraddittorie posizioni: il quadro in tema di famiglia e di convivenza, nei paesi europei, è stato definito di «frammentazione delle regole» , visti i divergenti orientamenti legislativi dei vari stati dell’Unione Europea. La ricerca di un terreno comune in tema di coppia e famiglia avrà conseguenze di sempre maggiore impatto anche per l’Italia . Per un dibattito aperto • Se si vuole combattere (di nuovo il pessimo verbo!) l’odierna spinta ad assimilare sempre più le situazioni di fatto alla famiglia, non conviene discriminare/svalutare le prime, quanto offrire maggior tutela alla seconda, dando così finalmente attuazione al già citato art. 31 della Co-stituzione, norma che finora ha dimostrato di avere scarso appeal per i nostri governanti. I legislatori attuali e quelli futuri dovranno essere richiamati e verificati su questo punto perché questo è il disegno della Costituzione. Dignità autonoma Famiglia e altre forme. Altre: appunto! C’è una diversità che deve essere definita senza contenuti presi a prestito. È per questa urgenza che vale la pena segnalare il dato normativo che si fonda sulla Costituzione, e recuperarne le istanze più profonde. Non, per omologare tutto. |
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