Statuto



Proemio

Nel 1977 a partire dall’esperienza vissuta presso l’Istituto di Psicologia della Gregoriana nasce la prima intuizione dell’attuale Scuola con la quale si voleva fornire ai formatori di seminari e noviziati la possibilità di un percorso teorico e pratico che li potesse aiutare nel loro servizio.

Nel 1992 si scrisse il primo Statuto che sanciva lo stretto legame con l’Istituto di Psicologia. Nel 1997 a vent’anni dalla sua nascita la Scuola divenne Istituto Superiore per Formatori riconosciuto ufficialmente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Nel 2010 con l’approvazione degli Statuti rinnovati da parte delle autorità ecclesiastiche competenti l’Istituto assume la forma accademica di un triennio di formazione base e di un biennio specialistico. 


 

Art. 1. L'Istituto Superiore per Formatori (d'ora in poi ISF) è promosso in collegamento con l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma (d'ora in poi Istituto di Psicologia).
La qualità accademica dell'ISF è garantita dal collegamento con l'Istituto di Psicologia.

I. Finalità 


Art. 2. Scopo dell'ISF è di preparare formatori che operino nel campo della vocazione sacerdotale, religiosa e laicale, agendo sia sul gruppo che a livello personale. Vuole altresì favorire gli studi interdisciplinari fra psicologia e scienze religiose, sullo sfondo dell'antropologia cristiana. 

 

II. Programma della formazione 


Art. 3. La formazione si svolge secondo una duplice modalità: teorica e pratica.
Nella parte teorica vengono esaminate le dimensioni spirituale e psicologica della personalità umana, al fine di evidenziare una visione di uomo considerato nella sua totalità e integrabile con i dati della Rivelazione e dedurne gli strumenti educativi in linea con l'antropologia cristiana.

La formazione pratica, oltre a mirare a favorire nei formatori stessi una maggiore coerenza vocazionale, accompagna gli studenti nella pratica formativa, fornendone anche la supervisione, affinché sappiano stabilire un corretto rapporto formativo con quanti intendono scoprire e vivere la propria vita come risposta a una vocazione al ministero ordinato, di speciale consacrazione o laicale o nel quadro di un progetto cristiano di famiglia. 


Art. 4. Il curriculum consta di un anno propedeutico, di un primo ciclo di tre anni alla conclusione del quale viene rilasciata il Baccalaureato in Scienze per la Formazione di Formatori e di un secondo ciclo di due anni alla cui conclusione viene rilasciata la Licenza in Scienze per la Formazione di Formatori. 


Art. 5. L'anno propedeutico prevede Colloqui individuali di Crescita Vocazionale – per un totale di almeno 40 ore da ottobre a maggio - con uno dei docenti dell'ISF o altri indicati dalla Direzione dell'ISF medesimo che abbiano conseguito almeno la Licenza in Psicologia presso l'Istituto di Psicologia cui l'ISF è collegato. 

L'anno propedeutico introduce alle discipline del triennio istituzionale e, quando è il caso, integra la formazione teologica previa di cui all'art. 26e. Termina con un esame scritto di ammissione al primo ciclo.

Il primo ciclo consiste di tre estati residenziali di scuola (da giugno a fine agosto), presso una la sede sezioni della scuola. Prevede, inoltre, la continuazione dei Colloqui individuali iniziati nell'anno propedeutico e l'introduzione all'attività pratica con la supervisione degli insegnanti.

Superato l'esame comprensivo su tutte le materie del primo ciclo e conseguita il Baccalaureato in Scienze per la Formazione di Formatori, segue un biennio di specializzazione che prevede, oltre a particolari approfondimenti teorici sia sull'accompagnamento personale che di gruppo, attività pratica di tirocinio supervisionato e di verifica dell'attività formativa. Al termine del secondo ciclo, superati tutti gli esami e discussa la tesi, verrà rilasciata la Licenza in Scienze per la Formazione di Formatori. 

 

III. Autorità accademiche


Art. 6. L'ISF è governato da autorità comuni con l'Istituto di Psicologia, cui è collegato, e da autorità proprie. 

Autorità comuni sono il Magnifico Rettore della Pontificia Università Gregoriana (d’ora in poi Magnifico Rettore), il Preside e il Consiglio dell'Istituto di Psicologia. Autorità proprie sono il Moderatore, il Direttore e il Consiglio dell’ISF. 


Art. 7. Il Moderatore è il Vescovo del luogo in cui ha sede l'ISF, attualmente l'Ordinario della Diocesi di Brescia. A lui spetta: 

a. procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa; 

b. nominare i docenti stabili - acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Istituto di Psicologia e concedere la venia docendi agli altri docenti dell'ISF; 

c. revocare la venia docendi;

d. dare il nulla osta per la nomina del Direttore; 

e. significare all'Istituto di Psicologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando il medesimo Istituto a prendere adeguate misure; 

f. firmare i diplomi di Laurea insieme con il Magnifico Rettore, il Preside dell'Istituto di Psicologia e il Direttore dell'ISF; 

g. vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISF; 

h. nominare l’Economo, su proposta del Consiglio di Istituto dell’ISF. Alla diocesi del Moderatore non è comunque imputabile alcun onere economico. 


Art. 8. Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. È nominato dal Magnifico Rettore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Collegio Docenti dell'ISF, acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Istituto di Psicologia e con il nulla osta del Moderatore. 

A lui, sentito il parere del Consiglio di Istituto, compete: 

a. rappresentare l'ISF davanti al Moderatore, all'Istituto di Psicologia e alle autorità civili; 

b. dirigere e coordinare l'attività dell'ISF, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico; 

c. la scelta e la nomina del Responsabile di Sede della Scuola del quale si avvale per la gestione ordinaria; 

d. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio di Istituto; 

e. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega; 

f. redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISF; 

g. la nomina dei nuovi insegnanti, dopo aver ricevuto il benestare del Moderatore, e la loro destinazione ad una delle sezioni dell'ISF; 

h. firmare i diplomi di Laurea insieme al Magnifico Rettore della Pontificia Università Gregoriana, al Preside dell'Istituto di Psicologia e al Moderatore; 

i. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi e non risolti dal Consiglio di Istituto, la soluzione al giudizio dell'Istituto di Psicologia;

l. la selezione, l'ammissione e l'eventuale dimissione degli studenti; 

m. la decisione circa le questioni straordinarie.


Art. 9. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal Responsabile di Sede, da tutti i docenti stabili, da due rappresentanti dei docenti non stabili eletti dai loro colleghi, dal Preside dell'Istituto di Psicologia o da un suo delegato, da un delegato del Moderatore, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti. Il Consiglio di Istituto decide a maggioranza dei presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi. Quando si tratta di questioni inerenti il corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. La sua durata è di cinque anni.

Ad esso spetta: 

a. stabilire il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISF da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituto di Psicologia; 

b. proporre al Moderatore la nomina dei docenti stabili; 

c. approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISF preparata dal Direttore; 

d. vigilare sulla serietà scientifica dell'insegnamento e sui programmi; 

e. promuovere la collaborazione interdisciplinare fra i docenti; 

f. nominare all'interno del Consiglio di Istituto un Responsabile per eventuali problemi logistico – amministrativi; 

 

Art. 10. Il Responsabile di Sede è scelto dal Direttore, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

E' membro di diritto del Consiglio di Istituto.

A lui compete loro la gestione ordinaria della Sede di insegnamento. Rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo successivo mandato. 


Art. 11. Tutti i docenti devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISF. 

Coloro che insegnano nell'ISF devono ricevere la missio canonica o la venia docendi dal Moderatore. 


Art. 12. Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i Docenti dell'ISF (stabili e incaricati). È suo compito: 

a. scegliere a maggioranza assoluta la terna di nomi da sottoporre al Magnifico Rettore per la nomina del Direttore; 

b. eleggere un Rappresentante di Sede come membro del Consiglio di Istituto; 

c. verificare l'andamento dell'Istituto e, in particolare modo, il profilo degli studenti e la collaborazione tra gli insegnanti; 

d. deliberare la modifica dello Statuto con la maggioranza dei 2/3; 

e. promuovere periodicamente corsi di aggiornamento con scopo di formazione permanente degli studenti diplomati dall'Istituto stesso. 


Art. 13. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Direttore e si riunisce almeno una volta all'anno. Può essere convocato in seduta straordinaria dal Direttore, o a richiesta della maggioranza assoluta dei Docenti, per discutere argomenti urgenti e di particolare rilevanza per l'Istituto. 


Art. 14. I docenti stabili, considerata la finalità propria dell'Istituto Superiore per Formatori, 

a. devono essere in possesso almeno della licenza in Psicologia rilasciata dall'Istituto di Psicologia ed essere iscritti all'Albo degli Psicologi e inseriti nell’elenco degli psicoterapeuti. 

b. devono distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica ed essersi dimostrati idonei all'insegnamento e alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISF. 

c. non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili; 

I docenti incaricati sono nominati dal Direttore, dopo aver ottenuto il nihil obstat dal Moderatore. Nella scelta degli insegnanti viene privilegiato chi ha competenze interdisciplinari. Essi: 

d. devono avere il permesso dei propri legittimi superiori; 

e. devono essere in possesso almeno del titolo di Licenza conseguito presso l'Istituto di Psicologia. 

f. il mandato dei docenti incaricati è quinquennale ed è rinnovabile. Eventuale rinuncia all'incarico deve essere comunicata al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio delle lezioni; 

Accanto ai docenti stabili e incaricati l’ISF si avvale anche di “docenti” collaboratori che non prestano insegnamento nell'Istituto Superiore per Formatori, ma collaborano come tutors, accompagnatori nei Colloqui di Crescita Vocazionale, supervisori nella pratica di tirocinio. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza dell'Istituto di Psicologia. 

È compito del Moderatore sorvegliare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, ferma restante la principale opera di vigilanza e responsabilità sui programmi e sui docenti da parte dell'Istituto di Psicologia.

Spetta al Moderatore, su segnalazione del Direttore e udito il Consiglio di Istituto, dimettere dall'insegnamento quel Docente che non godesse più del permesso dei suoi Superiori legittimi o che venisse meno ai metodi seguiti e agli obiettivi perseguiti dall'ISF o per altra giusta causa. 

 

IV. Rapporti con l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma


Art. 15. L'Istituto di Psicologia si rende garante del livello accademico-scientifico dell'ISF e della idoneità del medesimo al conseguimento delle sue finalità. L'ISF si assume tutte le responsabilità economiche inerenti al proprio buon funzionamento, provvedendo anche a coprire le spese che la Pontificia Università Gregoriana dovrà sostenere per il conferimento del Diploma. 


Art. 16. Il Preside dell'Istituto di Psicologia o un suo delegato è membro di diritto del Consiglio d'Istituto dell'ISF con diritto di partecipare alle riunioni dello stesso. Egli può presiedere personalmente o tramite suo delegato alle prove d'esame di grado dell'ISF. 


Art. 17. L'Istituto di Psicologia fornisce, secondo la propria indiscussa disponibilità, la collaborazione per l'aggiornamento dei docenti dell'ISF e per la formazione pratica degli studenti. 


Art. 18. I programmi di insegnamento dell'ISF vengono sottomessi all’approvazione del Consiglio dell'Istituto di Psicologia. 


Art. 19. Il Direttore dell'ISF invia ogni anno al Preside dell'Istituto di Psicologia una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'Istituto. 


Art. 20. Non è possibile per i laureati dell'ISF vantare alcun diritto di passaggio all'Istituto di Psicologia. Essendo diversa la finalità ed il curriculum di studi dei due Istituti, non si dà riconoscimento da parte dell’Istituto di Psicologia della PUG dei corsi superati presso l’ISF. 

 

V. Studenti


Art. 21. L'ISF si rivolge a coloro che già lavorano nel campo della formazione o sono ad essa destinati dai Superiori, come formatori di seminario, maestri/e di noviziato, direttori spirituali, animatori vocazionali, responsabili di comunità, consulenti di coppia, ecc. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'Istituto circa l'ordinamento generale e la disciplina, in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza e gli esami, come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'Istituto medesimo. 


Art. 22. Gli studenti vengono scelti dal Direttore dell'ISF dopo una opportuna valutazione delle domande di iscrizione e sentito il parere del Consiglio di Istituto. 


Art. 23. L'ISF accoglie sacerdoti, religiosi e religiose che abbiano i requisiti indicati agli artt. 25 e 26 e che ricoprano già ruoli formativi nel loro Istituto o che i Superiori Maggiori intendano destinare a tale scopo. 


Art. 24. L'accettazione dei laici prevede, oltre ai requisiti degli artt. 25 e 26:

a. lettera commendatizia dell'autorità ecclesiastica (Vescovo o il loro Moderatore Maggiore se appartenenti ad associazioni e movimenti ecclesiali, Istituti secolari, ecc.)
b. due testimonianze scritte da parte di chi può attestarne la rettitudine intellettuale e morale. 

La loro iscrizione rimane, tuttavia, condizionata all'attività educativa futura già individuata o individuabile prima della frequenza all'ISF e previamente concordata con il loro Vescovo o il loro Moderatore Maggiore (membri della pastorale vocazionale diocesana, consulenti professionali di comunità religiose, insegnanti di scienze umane in istituti culturali ecclesiali, operatori nei consultori familiari, medici o psicologi che già curano vocazioni in crisi o prestano la loro consulenza in istituzioni vocazionali). 

Art. 25. I criteri di selezione dei candidati sono i seguenti: 

a. solidità nei valori trascendenti e vocazionali, unita a una sufficiente maturità umana, come desumibile dai Colloqui individuali di Crescita Vocazionale; 

b. senso profondo di appartenenza alla Chiesa, al proprio Istituto o Associazione; 

c. attitudini al lavoro formativo;

d. superamento dell'esame previo introduttivo alla fine dell'anno propedeutico. 


Art. 26. I requisiti per l'iscrizione sono: 

a. età indicativa non superiore ai 50 anni. 

b. almeno un anno previo di Colloqui individuali di Crescita Vocazionale di cui all'art. 5: tali Colloqui sono condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'iscrizione all'ISF, per la quale si prevede una selezione delle domande; 

c. consenso scritto dei Superiori Maggiori a frequentare l'ISF per tre estati consecutive; 

d. curriculum vitae scritto e due lettere di presentazione da parte di chi può garantire le attitudini educative del candidato; 

e. formazione teologica di base attestata dal Baccalaureato in Teologia o dalla Laurea in Scienze Religiose. In mancanza di tali titoli, spetta al Consiglio di Istituto valutare il previo curriculum teologico comunque necessario e, se il caso, proporre un programma di integrazione; 

f. diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso agli studi universitari. 


Art. 27. L'iscrizione all'ISF, considerato il tipo di formazione e la docenza per lo più seminariale, è a numero chiuso. Annualmente viene accolto un numero limitato di studenti, in genere non superiore a 15 per sezione. 


Art. 28. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari e uditori. 


Art. 29. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto, con il regolare superamento di tutti gli esami.

Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze per la Formazione di Formatori, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi (di cui all'art. 26e), con il regolare superamento dei rispettivi esami. 

Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze per la Formazione di Formatori, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze per la Formazione di Formatori. 


Art. 30. Sono studenti straordinari coloro che, o perché privi del titolo di studio per l'ammissione all'Università o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano gli insegnamenti predisposti dall'Istituto o buona parte di essi, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici. 

Per essere iscritto come studente straordinario è necessario dimostrare di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali si chiede l'iscrizione e corrispondere ai criteri di cui all'art. 25.

Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari qualora in itinere lo studente entri in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente. 


Art. 31. Sono studenti uditori coloro che, avendone la necessaria preparazione e con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare alcuni corsi offerti dall'Istituto, con possibilità di sostenere i relativi esami. 


Art. 32. Le settimane estive di scuola sono residenziali; la frequenza è obbligatoria e non sono ammessi rimandi nel sostenere gli esami. Situazioni particolarissime devono essere sottoposte al Responsabile di Sede che può decidere dopo aver sentito il parere del Direttore. 


Art. 33. Lo studente deve garantire la partecipazione alle lezioni per tre estati consecutive: qualora non frequenti per un anno, perde il diritto all'iscrizione e dovrà ripresentare la sua domanda di ammissione nell'anno successivo entro la fine del marzo precedente. 


Art. 34. Terminati gli studi e superate tutte le prove teoriche e pratiche, l'ISF rilascia i titoli di studio previsti. 


Art. 35. Data la delicatezza del compito per il quale gli studenti si preparano, il Direttore dell'ISF si riserva il diritto di decidere, in ogni momento del programma, se un particolare studente può continuare il programma stesso. La continuazione richiede di aver dato prova di serietà sia nella formazione pratica sia in quella teorica. 


Art. 36. La mancanza di rispetto delle scadenze scolastiche puòcostituire ragione sufficiente per le dimissioni dall'Istituto. 

 

VI. Gradi accademici


Art. 37. II grado accademico conseguito alla fine del primo ciclo è "Baccalaureato in Scienze per la Formazione di Formatori" e "Licenza in Scienze per la Formazione di Formatori" a conclusione del secondo ciclo. L'attestato del grado accademico raggiunto avrà come intestazione "Istituto Superiore per Formatori", con la menzione "collegato all'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana". Sarà firmato dal Direttore e dal Preside dei suddetti Istituti, dal Magnifico Rettore della Pontificia Università Gregoriana e dal Moderatore. 

 

VII. Aggiornamento


Art. 38. L'ISF promuove periodicamente corsi di aggiornamento per la formazione permanente degli studenti diplomati e per l'aggiornamento dei Docenti. 

 

VIII. Finanziamento


Art. 39. L'ISF non ha scopi di lucro. Gli studenti provvedono al pagamento di vitto e alloggio del periodo residenziale e del materiale didattico. 


Art. 40. L'ISF accetta libere oblazioni di enti o privati con il solo scopo di aiutare gli studenti bisognosi. 


Art. 41. L'economo ha la gestione ordinaria dei beni dell’Istituto, compila il bilancio preventivo e consuntivo e risponde delle sue attività al Direttore. 

 

IX. Sede


Art. 42. La sede dell'ISF è presso le Suore Maestre di Santa Dorotea, Bovegno Val Trompia (Brescia), mentre la formazione estiva teorica è offerta in due strutture adeguate per gli scopi della Scuola. 


Art. 43. Vista la caratteristica particolare dell'ISF, e in particolare considerato che l'attività didattica che si svolge in periodo estivo e in sedi distaccate, esso si avvale, oltre che della biblioteca della Pontificia Università Gregoriana di Roma, di biblioteche esterne alla sede dell'ISF medesimo. 

 

X. Revisione dello Statuto


Art. 44. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il Collegio dei Docenti, a maggioranza dei 2/3 può deliberare la revisione dello Statuto. Ottenuto il benestare dell'Istituto di Psicologia, lo Statuto, così rivisto, verrà sottoposto all'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica. 

 

XI. Norma transitoria


Art. 45. Il passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento dell'ISF sarà stabilito - dopo attenta valutazione del curriculum svolto, degli esami superati e degli eventuali titoli conseguiti - dal Direttore in base a criteri che saranno concordati con il Preside dell'Istituto di Psicologia. 

 

 

Brescia, 2 dicembre 2019

 

Rev.do Prof. Don Peruffo Andrea, Direttore dell’Istituto Superiore per Formatori 

Approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 6 maggio 2020